Dicembre Porta una Pausa Fiscale, Ma Restano Alcuni Vincoli

Giulia Conti

Sospensione Temporanea delle Notifiche

Nel mese di dicembre, come previsto dall’articolo 10 del decreto Adempimenti, torna la tradizionale pausa nei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Per tutto il periodo che va dal 1° al 31 dicembre, l’Agenzia delle Entrate interrompe l’invio di comunicazioni e avvisi di accertamento, replicando quanto già avviene ogni anno nel mese di agosto.
Nel complesso, si tratta di 60 giorni annuali in cui l’ente impositore sospende la trasmissione di atti fiscali, in coerenza con le principali festività e con il periodo feriale.

La tregua non riguarda però le scadenze fiscali, che continuano a dover essere rispettate. I contribuenti, dunque, beneficiano di un alleggerimento sul fronte delle notifiche, ma non di uno stop agli obblighi di versamento.

Quali Atti Vengono Sospesi

Durante la pausa di dicembre, l’Agenzia interrompe l’invio di una serie precisa di comunicazioni. Tra queste rientrano:

  • le verifiche sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • le comunicazioni relative ai controlli formali dei modelli dichiarativi;
  • gli avvisi collegati alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • le cosiddette lettere di “compliance”, attraverso cui si invita il contribuente a sanare possibili irregolarità.

Tutti questi atti non possono essere trasmessi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre, neppure se già predisposti o pronti per la spedizione.

Le Eccezioni Previste dalla Normativa

La sospensione non è però totale. Alcune comunicazioni, considerate urgenti e indifferibili, continuano a essere inviate anche nel mese di dicembre.
Rientrano tra queste le notifiche che, se recapitate a gennaio, rischierebbero di compromettere la riscossione regolare delle somme dovute, specialmente quando la sospensione cade a ridosso dei termini di decadenza o di prescrizione.

Fanno parte delle eccezioni anche:

  • gli atti relativi a notizie di reato, come indicato dall’articolo 331 del Codice di Procedura Penale;
  • le comunicazioni destinate a contribuenti coinvolti in situazioni di insolvenza, quali fallimento, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, per garantire il rispetto delle tempistiche procedurali.

L’Intensificazione Degli Invii Prima dello Stop

In vista della tregua fiscale, l’Agenzia delle Entrate tende tradizionalmente ad accelerare le attività nei giorni immediatamente precedenti la sospensione.
Lo stesso è accaduto quest’anno, con un incremento dell’invio di atti negli ultimi giorni utili, precisamente tra il 24 e il 25 novembre.

Tale accelerazione ha tuttavia prodotto alcuni errori nelle lettere di compliance, in particolare nelle segnalazioni riguardanti presunte incongruenze tra l’IVA detraibile e le fatture elettroniche presenti nelle banche dati. In diverse comunicazioni, infatti, risultavano mancanti alcune bollette doganali del 2022, generando una discrepanza non attribuibile al contribuente.

Le Correzioni Avviate dall’Amministrazione

A seguito delle segnalazioni ricevute, l’Agenzia ha riconosciuto il disguido, precisando che la problematica è in fase di verifica con il partner tecnologico Sogei.
L’amministrazione ha invitato i contribuenti coinvolti a comunicare eventuali anomalie attraverso il canale telematico Civis, strumento dedicato al dialogo diretto fra cittadini e Agenzia.

Le lettere inviate, come ricordato dall’amministrazione, non rappresentano atti sanzionatori ma strumenti di confronto preventivo, utili a correggere gli errori prima dell’avvio delle procedure di controllo formale.