Operazioni ammesse nel passaggio da impresa individuale a Srl
Con la risposta n. 281/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto rilevante per il settore edilizio e per le imprese che usufruiscono delle agevolazioni fiscali. Il trasferimento dei crediti maturati tramite sconto in fattura è consentito quando un’impresa individuale viene conferita in una società di capitali, come una Srl, ma questo passaggio può essere effettuato una sola volta. La norma permette quindi alla nuova società di subentrare nei diritti fiscali già acquisiti, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla legislazione.
Cosa viene trasferito con il conferimento dell’azienda
Nel conferimento dell’attività da una ditta individuale a una società, tutti gli elementi dell’azienda – beni, debiti, contratti e posizioni fiscali – vengono trasferiti al nuovo soggetto giuridico. In questo insieme rientrano anche i crediti legati ai bonus edilizi generati con lo sconto in fattura. La società conferitaria acquisisce quindi la gestione dei tax credit, nel rispetto delle regole introdotte negli ultimi anni per limitarne la circolazione. Tuttavia, questo passaggio è equiparato a una vera e propria cessione, e rappresenta quindi l’ultimo trasferimento effettuabile senza vincoli ulteriori.
Perché il trasferimento è considerato una cessione
L’Agenzia distingue il conferimento aziendale da operazioni come fusione, scissione o trasformazione, che implicano una continuità totale tra i soggetti coinvolti. Il conferimento, invece, dal punto di vista fiscale è trattato come una cessione, poiché non si verifica una successione universale nei diritti del conferente. Di conseguenza i crediti edilizi non possono circolare liberamente dopo il passaggio, ma seguono le restrizioni imposte dall’articolo 121 del DL 34/2020, che definisce modalità e limiti per la loro ulteriore trasmissione.
Quanti passaggi restano disponibili dopo l’ingresso nella Srl
I crediti trasferiti alla società mantengono le regole restrittive previste dalla normativa vigente. Dopo la cessione originaria – cioè lo sconto in fattura – e dopo il trasferimento connesso al conferimento, non sono ammesse ulteriori cessioni generalizzate. Restano comunque possibili fino a tre passaggi aggiuntivi, ma esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari. Si tratta dell’unica finestra rimasta per smobilizzare i crediti, riducendo sensibilmente la flessibilità operativa delle imprese.
Effetti per i cittadini e per le imprese che applicano lo sconto
Per i beneficiari finali delle agevolazioni, le nuove precisazioni non modificano le regole per ottenere lo sconto in fattura, che rimane fortemente limitato salvo poche eccezioni. Gli sconti già riconosciuti ai cittadini restano validi: in caso di trasformazione dell’impresa in Srl, i crediti vengono trasferiti senza conseguenze per chi ha richiesto il bonus e la nuova società assume tutte le responsabilità relative ai lavori.
Per le imprese, invece, la situazione diventa più complessa. Le restrizioni sulla circolazione dei crediti rendono più difficile trasformare i bonus residui in liquidità, riducendo la disponibilità a proporre lo sconto nei pochi casi ancora ammessi. Questo potrebbe ostacolare l’accesso alle agevolazioni per interventi di modesta entità o per aziende con ridotti margini fiscali.
Indicazioni operative e limiti interpretativi
Il chiarimento fornito dall’Agenzia trae origine da un interpello, quindi da un caso specifico. L’orientamento offre indicazioni utili per professionisti e imprese che devono affrontare operazioni di conferimento societario, ma non garantisce un’applicazione automatica a tutte le situazioni. Le disposizioni generali sulla cessione dei crediti edilizi restano articolate e prevedono una serie di adempimenti formali, oltre a limiti soggettivi e quantitativi. Per valutare rischi, convenienza e impatti sul bilancio, è sempre opportuno consultare un professionista abilitato, in particolare commercialisti e consulenti fiscali.
