Ricalcoli pensioni limitati dalla sanatoria contributiva

Francesca Vitali

La sanatoria e i suoi limiti temporali

La sanatoria contributiva introdotta a favore delle pubbliche amministrazioni rischia di avere effetti concreti solo per una parte ristretta di pensionati. L’INPS, con la circolare n. 118/2025 condivisa dal Ministero del Lavoro, ha precisato che l’aggiornamento degli importi previdenziali derivante dalla regolarizzazione delle posizioni contributive sarà possibile solo per le pensioni liquidate negli ultimi tre anni. Chi è andato in pensione prima di questo periodo non avrà diritto né a ricalcoli né ad arretrati, anche in presenza di errori nei versamenti che avrebbero potuto comportare un assegno più alto.

Come funziona il meccanismo di regolarizzazione

La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023), consente agli enti pubblici di sanare omissioni contributive relative a periodi fino al 31 dicembre 2004. La procedura si basa sull’invio dei flussi UniEmens/ListaPosPa, ossia delle denunce contributive aggiornate, senza obbligo di versare i contributi mancanti. Questo intervento elimina le sanzioni e riduce il rischio per le amministrazioni di dover restituire somme percepite indebitamente dai pensionati a seguito di contenziosi. La sanatoria riguarda soprattutto posizioni mai dichiarate o segnalate con dati incompleti, talvolta corrette manualmente poco prima del pensionamento.

Impatto sugli importi delle prestazioni

L’integrazione o la correzione dei dati contributivi può determinare variazioni rilevanti negli importi delle pensioni e delle liquidazioni come Tfs e Tfr. Le differenze possono essere sia in aumento che in diminuzione rispetto alle somme già erogate. Nel caso in cui il nuovo calcolo riduca l’assegno, l’INPS potrà intervenire solo per i trattamenti avviati di recente, rettificando la cifra e chiedendo il recupero delle somme indebitamente pagate alle amministrazioni.

Gli aumenti e il limite dei tre anni

Quando il ricalcolo porta a un incremento dell’importo, l’INPS potrà procedere alla ricostituzione della pensione e alla liquidazione degli arretrati soltanto se la prima decorrenza della prestazione rientra nei tre anni previsti dalla norma. Oltre questo termine, non sarà possibile alcun adeguamento, anche se il pensionato ha percepito meno del dovuto. Questa restrizione, se da un lato limita i costi per l’istituto previdenziale, dall’altro esclude una parte significativa di pensionati che non potranno beneficiare della regolarizzazione.